ABUSO SESSUALE A DANNO DI UN MINORE

Pubblicato il da psicologamilano

Cosa intendiamo per abuso sessuale verso un minore?

Il Codice Penale propone una serie di articoli in merito.

Secondo il Titolo XII, “Dei delitti contro la persona”, Capo III “Dei delitti contro la libertà individuale”, del C.P., rientrano i seguenti articoli:

-         Art. 600-bis. “Prostituzione Minorile”;

-         Art. 600-ter. “Pornografia Minorile”;

-         Art. 600-quinquies “Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile”;

-         Art. 600-sexies “Circostanze aggravanti ed attenuanti” (il quale sancisce le aggravanti relative ai precedenti articoli);

-         Art. 609-bis. “Violenza sessuale”;

-         Art.609-quater. “Atti sessuali con minorenne”

-         Art. 609-quinquies “Corruzione di minorenne”.

Questo gruppo di articoli del C.P. racchiude la grande famiglia dei reati sessuali.

Quando parliamo di abuso o violenza sessuale a danno di un minore,  facciamo riferimento ad atti che riguardano la sfera sessuale: atti che ledono il benessere psicologico e fisico del bambino o dell’adolescente, incrinando il suo “normale” sviluppo.

Nello specifico, parliamo di abuso sessuale a danno di un minore quando il minore è usato o sfruttato per la gratificazione sessuale di un adulto; il minore è esposto o coinvolto in attività sessuali inappropriate al suo sviluppo psico-fisico; il minore coinvolto sessualmente si trova nell’incapacità di essere consenziente, a causa della differenza di età e di ruolo dell’adulto; il minore è coinvolto nell’attività sessuale con persone che hanno un ruolo determinante nell’ambiente familiare (in questo caso parliamo di incesto).

Da un punto di vista clinico, l’abuso è presente quando si concretizzano 3 fattori:

-         La differenza di potere, per cui la persona che compie l’atto controlla o influenza la vittima con o senza l’uso della forza;

-         La differenza di conoscenze, per cui la vittima possiede una minore conoscenza delle implicazioni e delle conseguenze dell’atto sessuale;

-         La differenza nella gratificazione, per cui l’atto risulta gratificante solo per l’abusante ed assume tutt’altro significato per la vittima.

All’interno di questo discorso, è possibile osservare come il concetto di abuso non sia universale, ma interpretabile in base al soggetto. Questo significa che il danno subito varierà in base ad una serie di parametri soggettivi, quali l’età, il livello di sviluppo, etc.

Il C.P. italiano, negli articoli sopra citati, introduce il reato di “Abuso sessuale sui minori” facendo riferimento, in generale, ai minori di anni 18, includendo, quindi, soggetti nel periodo dell’infanzia, in età prescolare e scolare, adolescenti. È sottinteso,quindi, che un soggetto minore di anni 18 sia ancora in fase di sviluppo, caratterizzato da un’immaturità tale da non permettergli di razionalizzare ed elaborare un atto sessuale, di qualsiasi tipo, compiuto su di lui.

È opportuno ricordare, infine, che, in base alla legge italiana, ogni soggetto minore di anni 16 è considerato incapace di intendere e di volere; tale assunto si basa sul presupposto che, prima di tale età, il soggetto non ha raggiunto una maturità sessuale, cognitiva, sociale e morale.

 

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