Quando l'amore si trasforma in violenza: madre e nonno condannati per iperprotettitività

Pubblicato il da psicologamilano

L’iperprotettività dei parenti, o meglio l’eccesso di cura che arriva all’impedire una normale socializzazione del bambino, sono equiparabili a una violenza. Lo afferma la Corte di Cassazione, che con la sentenza 36503 conferma la condanna di primo grado a 1 anno e 4 mesi, pronunciata dal tribunale di Ferrara nel 2004 e confermata in appello, nei confronti di una madre e di un nonno per eccessive attenzioni al figlio/nipote, che all’epoca dei fatti aveva sei anni.

 

I due avrebbero chiuso in una cappa di vetro l’infanzia del loro figlio e nipote. In questo modo avrebbero impedito una sano sviluppo psicofisico del bimbo. E questo proteggendolo oltre misura e finendo per fare del loro amore un fattore controproducente alla crescita. Lo strano caso si porta dietro strascichi di altri processi, patrie potestà decadute, interventi di assistenti sociali e tanto altro. Tutto a scapito del bambino, che oggi si rifiuta persino di voler incontrare il padre, che non vede il figlio da ormai dieci anni.

 

Proprio il genitore “ricusato” aveva portato i parenti in giudizio, davanti al tribunale dei minori, per fatti analoghi antecedenti al 2004, ottenendo anche una sentenza a lui favorevole. Nel marzo 2010 sempre la Cassazione aveva condannato la donna a 11 mesi per mancata esecuzione di un provvedimento di affidamento del giudice.

 

A queste cause se ne assomma una seconda, definita in primo grado sempre a Ferrara, che ha visto nell’aprile 2010 il giudice emettere una maxi condanna per la madre (tre anni), il nonno (tre e mezzo) e questa volta anche la nonna (due anni).

 

Ai parenti viene rimproverato l’aver tenuto chiuso in casa il giovane, impedendogli di giocare all’aperto con gli amici, di andare alle feste dei coetanei, di avere insomma un’infanzia normale. Tanto che a scuola la maestra faceva notare le difficoltà a salire le scale, o la deambulazione insufficiente per un bambino di quell’età.

 

Addebiti confermati nel dibattimento del secondo processo (quello conclusosi in primo grado) dalle consulenze di psicologi dell’età infantile (il comportamento dei tre sarebbe consistito nel non fargli frequentare la scuola con regolarità, nell’impedire la sua socializzazione, nell’impartirgli regole di vita tali da incidere sullo sviluppo psichico del minore con conseguenti disturbi deambulatori).

 

La sentenza della Cassazione è importante “non solo perché cristallizza il fatto considerato reato, ma anche perché introduce una ipotesi innovativa nel nostro diritto”, commenta l’avvocato Henrich Stove che assiste il padre: “quella che viene impropriamente definita iperprotettività non è una condotta in buona fede, ma un comportamento distruttivo”.

 

In termini tecnici la giurisprudenza introduce con questa sentenza la Pas, sindrome da alienazione parentale. “Queste condotte di sottrazione della figura genitoriale – prosegue Stove – vengono così equiparate giuridicamente a una violenza, a un maltrattamento. E lo stesso vale per le condotte omissive, come impedire al figlio di vedere il padre o impedirgli di socializzare”.

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